Art. 2.
(Ritiro e riassegnazione dei quantitativi individuali di riferimento).

      1. I quantitativi individuali di riferimento dei quali i produttori di cui all'articolo 1 risultano essere titolari alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono nella riserva nazionale e sono riattribuiti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) alle regioni e alle province autonome cui afferivano, le quali provvedono alla loro riassegnazione sulla base delle priorità stabilite dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.
      2. Qualora i quantitativi individuali di riferimento di cui al comma 1 siano stati, tutto o in parte, acquistati dai produttori ai quali sono ritirati ai sensi del citato comma 1, agli stessi soggetti è liquidato un importo pari ai costi sostenuti per l'acquisto dei medesimi quantitativi, incrementato in misura pari al tasso di inflazione registrato fino alla data della liquidazione, come calcolato dall'Istituto nazionale di statistica. Gli oneri derivanti

 

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dall'attuazione del presente comma sono posti a carico dei fondi di funzionamento dell'AGEA, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.